Secondo l’articolo 6 della legge 220 dell’11 dicembre del 2012 l'amministratore di condominio è tenuto a custodire il registro di anagrafe condominiale, ovvero un documento contenente le generalita' di tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali, personali o di godimento delle singole unita' immobiliari del condominio.
Per ogni unità immobiliare deve inoltre essere inseriti gli identificativi catastali quali: foglio, particella e subalterno.
Il nuovo articolo 1130 n°6 del Codice Civile impone al mandatario dei condomini di :“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”
I condomini sono quindi tenuti inoltre a comunicare all’amministratore ogni variazione che intervenga nella proprietà, nei diritti reali di godimento (come in casi di locazione o riunione di usufrutto) e ovviamente variazioni che riguardano i relativi dati catastali. La comunicazione di variazione deve essere inviata all’amministratore entro i 60 giorni dalla modifica come indicato precedentemente.
L’articolo 1129, comma 2, del codice civile sancisce l'obbligo, da parte dell'amministratore, di indicare ove sono tenuti i registri contabili del condominio, compreso il registro di anagrafe condominiale. L'amministratore non può in alcun modo vietare la consultazione e l'eventuale estrazione di copie ai condomini. Qualora cio' avvenisse, può essere revocato dal suo incarico in quanto tale comportamento, rappresenterebbe una grave irregolarita' nei confronti del suo mandato.
Capita spesso che l’amministratore di condominio, in caso di inerzia dei condomini nella comunicazioni dei dati obbligatori debba agire autonomamente, attivandosi al fine di reperire la documentazione e di seguito ne dovra' addebitare il costo esclusivamente ai condomini inadempienti.
Tale procedura di recupero dati parziali e/o totali, riguardanti le unita' immobiliari, risulta a volte per dispendioso, lento e non sempre semplice, motivo per cui nasce il servizio di Retevisure Anagrafica condominiale, in grado di fornire, all'amministratore, tutti i dati richiesti per l'anagrafica,in brevissimo tempo ovvero:
- Dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
- Dati catastali dell'unità (foglio, particella , subalterno, categoria, piano)
- Dati relativi al diritto di proprietà o godimento (tipologia di diritto e relativa quota)