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1 Aprile 2020                 Di Antonio R.
inTOPIC.it

Immobile collabente - Categoria catastale f/2

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Cosa sono le unità collabenti? Questa e' la domanda che spesso viene posta dai nostri clienti quando ci si imbatte in una visura catastale, riportante tale dicitura, identificata con la categoria F/2.

 

Le unità collabenti sono di fatto immobili che, visto il notevole stato di degrado, sono considerati inadatti ad essere abitati e quindi divenuti privi dei requisiti minimi di abitabilita'.

 

Tale condizione predispone che in virtù della mancanza di requisiti, tali immobili non siano in grado di produrre un reddito proprio.

 

Nella categoria di unita' collabenti, identificata catastalmente come categoria F/2, rientrano tutti quei fabbricati aventi le caratteristiche di seguito elencate:

 

- Fabbricati fatiscenti

- Ruderi con precarietà statiche

- Unità con parziale/totale crollo della copertura

 

 

 

 

A stabilire le costruzioni rientranti nella categoria F/2 è il decreto Ministeriale delle Finanze del 2 Gennaio 1998, n° 128 indicando che, i  fabbricati con accentuato livello di degrado, possono essere accatastati senza attribuzione della relativa rendita catastale.

 

E' importante ed essenziale evidenziare che i fabbricati collabenti iscritti in categoria catastale F/2  e di conseguenza privi di rendita, sono esonerati dalle relative tassazioni comunali.

 

A stabilirlo una serie di norme e sentenze della cassazione.

 

La sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017 stabilisce che detti immobili non possono essere considerati aree fabbricabili in quanto il terreno sottostate è già stato utilizzato ai fini edificatori; né possono essere tassati quali fabbricati in quanto gli essi risultano privi di rendita catastale.

 

Tale principio è stato chiarito dalla sezione tributaria della corte di cassazione con successiva sentenza 8620/2019 indicando che "gli immobili accatastati come collabenti, oltre a non poter essere tassati ai fini Ici come fabbricati, essendo privi di rendita, non possono esserlo neanche come aree edificabili, almeno sino a che non siano demoliti e l'area fabbricabile acquisiti quindi autonomia".

 

 

 

 

Per le unità già iscritte in catasto, non è possibile effettuare un declassamento alla F/2, tramite una semplice una variazione catastale. In questi casi, la procedura prevede la soppressione dellunità e il nuovo accatastamento in categoria F/2.

 

Per l'accatastamento di un fabbricato collabente, si rende necessario quindi rivolgersi ad un tecnico professionista, in grado di predisporre la documentazione necessaria.

 

E' infatti necessario, per accatastare un fabbricato collabente, rivolgersi a un professionista e incaricarlo di predisporre tutta la documentazione necessaria, in particolare una relazione firmata dalla quale emerga lo stato effettivo dell'immobile. Non sono invece richieste planimetrie dell'unità.

 

E' necessario anche redigere un’autocertificazione,da parte dell'intestatario,  che attesti l’assenza dell’allacciamento dell’unità alle principali reti dei servizi pubblici ( energia elettrica, gas etc).

 

 

 

 

 

 

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