Uno degli aspetti che spesso ci si trova ad affrontare, soprattutto in fase di acquisto di un immobile, è quello legato alla conformità urbanistica e catastale.
La conformità è la condizione essenziale al fine della validità di un atto di trasferimento di immobili tra vivi, come definito dall'art. 29 Cmm.1/bis della legge 52/85 in relazione alla disciplina degli atti notarili di tale genere.
E' importante prima di tutto evidenziare che vi è una sostanziale differenza tra la conformità urbanistica e quella catastale.
La conformità urbanistica riguarda la corrispondenza tra lo stato di fatto e i titoli edilizi rilasciati nel corso di tempo, in relazione alla storia costruttiva del fabbricato ed è imprescindibile per la redazione di atti.
La mancata conformità urbanistica identifica infatti la mancanza totale o parziale dei titoli abilitativi necessari per la costruzione, ristrutturazione e/o modifica dell'opera, comprese eventuali opere soggette alla sola comunicazione senza necessità di permesso di costruire.
La conformità catastale invece, identifica la rispondenza tra lo stato di fatto e le informazioni disponibili in atti in catasto.
L'esempio più calzante di mancata conformità catastale è la presenza di difformità tra lo stato di fatto dell'immobile e quanto rappresentato nella planimetria catastale ufficiale depositata in atti.
E' inoltre doveroso sottolineare che un immobile conforme e in regola dal punto di vista catastale, non per forza identifica che lo sia anche sotto l'aspetto urbanistico, o viceversa.
E' il caso di immobili correttamente accatastati, ma in assenza parziale e a volte anche totale dei relativi titoli urbanistici.
Mancata regolarità urbanistica-catastale - Come procedere?
Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, la conformità catastale può essere suddivisa in due parti differenti:
Conformità catastale oggettiva:
identifica la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e quanto rappresentato catastalmente. Ciò riguarda essenzialmente due aspetti, ovvero la planimetria catastale e la corrispondenza dei dati catastali identificativi.
Conformità catastale soggettiva:
identifica che gli intestatari risultanti in catasto siano conformi a quelli risultanti da atti trascritti presso i registri immobiliari.
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Conformità catastale ed urbanistica - Quali sono le differenze?
Conformità catastale oggettiva e soggettiva
Se ci si imbatte in una compravendita e vengono riscontrate delle difformità, il primo passo è la regolarizzazione edilizia e catastale.
Ovviamente la regolarizzazione edilizia dipende dalla fattibilità, in quanto un'eventuale presentazione di pratica edilizia in sanatoria è strettamente legata a un principio imprescindibile: la doppia conformità.
La doppia conformità implica che un'opera sia sanabile solo se, l'oggetto di abuso, sarebbe permesso sia al momento dell'abuso (in basa ovviamente alla legislatura storica nazionale e locale di quel momento), sia al momento in cui viene deciso di procedere con la presentazione di una pratica in sanatoria ( cioè in linea con la legislatura vigente).
Merita una menzione particolare il caso di reati di violazione delle norme antisismiche. La Corte di Cassazione infatti, nella sentenza penale n. 2357/2023, ha stabilito che il principio di doppia conformità urbanistica non è sufficiente, in presenza di mancata doppia conformità sismica.
Per quanto riguarda invece la conformità catastale invece, la regolarizzazione può essere molto più semplice e non implica principi vincolanti.
E' possibile quindi regolarizzare eventuali difformità catastali presentando le necessarie pratiche catastali ( come ad esempio una pratica docfa)