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Partendo dalla premessa che sia il lastrico solare che la terrazza svolgono la funzione di copertura, la principale differenza è relativa alla funzione di affaccio.
A determinare la distinzione è anche la cassazione, con sentenza "Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1986, n. 2924" che indica la terrazza atta
"soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno".
Le terrazze inoltre, rispetto ai lastrici solari aventi essenzialmente la funzione di copertura, possono essere considerate come facenti parte di appartamenti in relazione a dove è ubicato l'accesso.